Il testamento olografo

Base legale?

L’istituto del testamento olografo è previsto dall’art. 505 CC che recita:
 
  1. Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.
  2. I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.
Particolarità?

Il testamento olografo è la forma più semplice e facile per esprimere le proprie disposizioni di ultima volontà. Ciò ne fa la forma di testamento maggiormente in uso.
 
Vantaggi?

Il testamento olografo di per sé non implica dei costi, essendo di principio sufficiente un foglio (o un altro tipo di supporto materiale) su cui scrivere integralmente di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà. Non serve quindi recarsi da un pubblico ufficiale (notaio), evitando in tal modo di pagare il relativo onorario.
Il testamento olografo può essere liberamente revocato e modificato in ogni momento dal testatore.
 
Difetti?

La possibilità di redigere liberamente le proprie disposizioni a causa di morte può dar luogo a eventuali difficoltà di interpretazione delle stesse. È quindi raccomandabile farsi assistere da un giurista (che possa anche semplicemente rileggere il testamento redatto) così da ottenere le opportune indicazioni al fine di scongiurare ogni problema.
Considerato che il testamento olografo può benissimo essere conservato dal disponente in casa propria, vi è la possibilità che al momento del decesso esso non venga (subito) rinvenuto o finisca in mani indesiderate. Per scongiurare tale evenienza è quindi raccomandabile che lo stesso venga depositato presso una persona di fiducia che lo possa esibire al momento opportuno della morte del de cujus.

Per ovviare a tali possibili inconvenienti, Assistenza Legale offre un apposito servizio di assistenza nella redazione e revisione del testamento olografo a tariffe ragionevoli, ben inferiori rispetto a quelle praticate da un notaio.
 
Supporto materiale?

La legge non prescrive su che tipo di supporto materiale va redatto il testamento olografo. Va comunque sia tenuto conto che lo stesso deve essere redatto integralmente di proprio pugno dal disponente. Ciò significa che tutte le disposizioni a causa di morte devono essere scritte a mano dal testatore. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di verificarne in seguito l’autenticità. Possibilità che, per contro, non vi è in caso di redazione mediante PC, macchina da scrivere, timbri, o altri metodi meccanici.
 
Modifiche?

È possibile effettuare delle cancellazioni o soppressioni di parole o frasi. Ciò costituisce una revoca della disposizione a causa di morte cancellata. In tal senso l’art. 510 cpv. 1 CC prevede infatti che: “Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo”.

È anche possibile apportare delle correzioni o delle aggiunte al testamento. Si tratta in tal caso di nuove disposizioni a causa di morte che devono quindi ossequiare le disposizioni di cui agli art. 505, 509 e 511 CC. Tali correzioni o aggiunte devono quindi di principio essere redatte di proprio pugno, datate (giorno, mese e anno) e firmate. Va tenuto presente che: “Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento. La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima” (art. 511 cpv. 1-2 CC).
 
La data?

La data deve anch’essa essere scritta di proprio pugno dal testatore e deve indicare l’anno, il mese e il giorno. Essa è importante perché, da un lato, permette di verificare se il disponente aveva la capacità di disporre al momento in cui ha fatto testamento, dall’altro lato, permette di ristabilire l’ordine cronologico di più testamenti. L’indicazione del luogo non è invece necessaria.
L’assenza della data implica l’annullabilità del testamento alle condizioni indicate dall’art. 520a CC, il quale recita: “Se l’indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla validità del testamento”.
 
La firma?

La firma autografa deve comparire in fondo al testamento in modo da comprendere tutto il contenuto dell’atto. Non è necessario che venga legalizzata. È sufficiente che sia costituita da un’indicazione che non lasci alcun dubbio in merito all’autore del testamento. Ad esempio: il cognome e/o il nome, uno pseudonimo, un diminutivo, uno “scarabocchio” che è identificabile come firma del testatore, e così via.
 
FONTE:
“Le droit des successions”, Paul-Henri Steinauer, Précis de droit Stämpfli, 2ème edition, Bern 2015.

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