Divorzio in Svizzera: come viene ripartito il secondo pilastro tra i coniugi

Nel momento in cui due coniugi decidono di divorziare, questi si trovano a dover regolare tutta una serie di questioni finanziarie, legate ad esempio alla liquidazione del regime matrimoniale e al mantenimento dei figli.

Tra questi aspetti rientra anche la divisione della previdenza professionale (LPP), a cui abbiamo voluto dedicare questo articolo. Premettiamo che l’argomento può essere trattato a vari livelli di complessità: i singoli casi concreti sono molto variegati tra loro e possono presentare delle particolarità di cui occorre tenere dovuto conto.

Qui ci limiteremo a fornire una panoramica generale dei princìpi applicabili, partendo da una situazione ipotetica in cui nessuno dei due coniugi beneficia né di una rendita di vecchiaia, né di una rendita di invalidità.
 

Divisione del secondo pilastro in caso di divorzio: qual è la regola generale?

Quando si tratta di dividere la previdenza professionale tra i coniugi in procinto di divorziare, il principio che viene generalmente applicato è il seguente: le prestazioni di uscita del secondo pilastro accumulate da entrambi i coniugi dall’inizio del matrimonio fino all’inoltro della domanda di divorzio vengono divise a metà tra i due (artt. 122 e 123 CC). Le prestazioni di uscita includono anche gli averi prelevati anticipatamente per acquistare una casa di proprietà e gli averi di libero passaggio (nel caso in cui uno o entrambi i coniugi abbiano interrotto a un certo punto l’attività lavorativa).

 

Ma come si calcola la divisione per metà del secondo pilastro? Vediamo un esempio molto semplice per capire meglio.

Luca e Simona si sono sposati quindici anni fa, subito dopo aver terminato gli studi universitari. Prima e durante gli studi i medesimi non hanno mai esercitato un’attività lavorativa dipendente, nessuno dei due ha quindi accumulato averi del secondo pilastro al di fuori del matrimonio. Una volta sposati, Simona e Luca hanno entrambi trovato un lavoro a tempo pieno. Tuttavia, Simona ha deciso di ridurre la sua percentuale di impiego al 50% dopo la nascita del secondo figlio, mentre Luca ha continuato a lavorare al 100%. Il risultato è che, nel corso degli anni, Simona ha versato meno contributi alla sua cassa pensione rispetto a Luca. Al momento dell’inoltro della domanda di divorzio, la situazione si presenta come segue:
 
  • prestazioni di uscita LPP accumulate da Luca: 250'000 franchi
  • prestazioni di uscita LPP accumulate da Simona: 120'000 franchi
Per dividere le prestazioni di uscita a metà tra i due coniugi, occorre innanzitutto calcolare la differenza tra quelle accumulate dall’uno e dall’altra:

250'000 franchi (averi di Luca) – 120'000 franchi (averi di Simona) = 130'000 franchi.

La metà di questa differenza deve essere poi accreditata all’istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio del coniuge che ha accumulato meno (riservati i casi in cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP), in questo caso a Simona.

130'000 franchi / 2 = 65'000 franchi

Prestazioni di uscita spettanti a Simona: 120'000 franchi + 65'000 franchi = 185'000 franchi

Prestazioni di uscita spettanti a Luca: 250'000 franchi – 65'000 franchi = 185'000 franchi

In questo modo, ciascun coniuge riceve esattamente la metà delle prestazioni di uscita accumulate da entrambi.
 

Divorzio e secondo pilastro: è possibile rinunciare alla divisione per metà?

In linea di principio, i coniugi che si trovano d’accordo sul fatto di rinunciare alla divisione per metà degli averi di previdenza possono prevedere una deroga all’interno della Convenzione di divorzio. In questo caso, il Pretore provvederà tuttavia a verificare d’ufficio che a entrambi i coniugi rimanga assicurata una previdenza professionale adeguata a fare fronte al loro fabbisogno.

In altre parole, la decisione finale spetta al Giudice, che potrà decidere se accogliere o meno la richiesta di deroga da parte dei coniugi. E deciderà valutando in primo luogo se a entrambi sarebbe comunque garantita una previdenza adeguata per la vecchiaia e l’invalidità (art. 124b CC).

Il Giudice potrebbe avallare la scelta dei coniugi di derogare alla divisione per metà in presenza di una o più condizioni. Ad esempio:
 
  • entrambi i coniugi hanno già accumulato averi di previdenza sufficienti a garantire il loro fabbisogno;
  • il matrimonio non ha influito sulla capacità di uno dei due coniugi di accumulare averi di previdenza, ad esempio perché non sono nati dei figli ed entrambi hanno potuto continuare a dedicarsi a tempo pieno all’attività lavorativa;
  • entrambi i coniugi sono ancora relativamente giovani e hanno ancora molti anni di lavoro davanti a loro, con la conseguente possibilità di accumulare una previdenza adeguata;
  • il matrimonio è stato di breve durata (circa 6-7 anni) e non ha quindi influito in modo significativo sulla capacità di uno dei due coniugi di accumulare averi di previdenza;
  • il coniuge che ha accumulato meno prestazioni di uscita è in grado di compensare questa mancanza in altro modo, ad esempio perché è proprietario di un immobile o dispone di un capitale più o meno consistente.

Quando è il Giudice a derogare al principio della divisione per metà

In alcuni casi, la decisione di derogare al principio della divisione per metà può provenire anche dallo stesso Giudice. Questo avviene quando egli ritiene che una divisione per metà degli averi di previdenza professionale sarebbe di fatto iniqua, andando a sfavorire un coniuge rispetto all’altro (art. 124b CC). Ad esempio, il Giudice potrebbe:
 
  • decidere di assegnare più della metà delle prestazioni di uscita comuni al coniuge che si occuperà dei figli dopo il divorzio (art. 124b CC);
  • tenere conto di quella che sarà la situazione economica di ciascun coniuge dopo il divorzio, anche alla luce di come è stato liquidato il regime matrimoniale (art. 124b CC);
  • tenere conto degli effettivi bisogni previdenziali di ciascun coniuge (art. 124b CC). Se tra i due coniugi vi è ad esempio una grande differenza di età, potrebbe decidere di favorire quello più anziano, in quanto il più giovane ha in linea di massima maggiori possibilità di accumulare una previdenza adeguata prima di raggiungere il pensionamento.
Ovviamente, ogni caso verrà valutato a sé in base alle sue particolarità e tenendo sempre ben presente l’obiettivo di garantire una previdenza adeguata ad entrambi i coniugi.
 

La divisione del secondo pilastro in caso di divorzio all’estero

Prima di concludere, vorremmo toccare un altro aspetto che genera spesso dei dubbi tra i coniugi che risiedono all’estero ma hanno accumulato degli averi di previdenza professionale in Svizzera. È una situazione abbastanza tipica per i lavoratori frontalieri, ma anche per quelle coppie che hanno vissuto in Svizzera per poi trasferirsi all’estero in un secondo momento.
 
Quando entrambi i coniugi risiedono all’estero, la sentenza di divorzio deve essere emessa dal Giudice straniero competente, che applicherà la legge del paese di residenza. Se però uno o entrambi i coniugi hanno accumulato averi di previdenza professionale in Svizzera, sulla divisione di tali averi dovrà necessariamente pronunciarsi un Tribunale svizzero. Questa competenza esclusiva dei Tribunali svizzeri è sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis della Legge federale sul diritto internazionale privato  (LDIP) e prevedono che, a partire dal 1. gennaio 2017, i Giudici stranieri non possano più pronunciarsi sulla divisione della previdenza professionale svizzera. Da notare che le nuove regole di cui ai succitati articoli di legge si applicano unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica (cfr. art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).

Nel post di oggi abbiamo visto quali sono i princìpi che regolano la divisione del secondo pilastro tra i coniugi che hanno deciso di divorziare.

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