Precetti esecutivi ingiustificati
Protezione facilitata in caso di precetto esecutivo (PE) ingiustificato
Sentenza del Tribunale federale del 16 gennaio 2015 (4A_414/2014).
Per far spiccare un PE contro un ipotetico debitore non è necessario provare l’esistenza effettiva del credito. Può quindi succedere che a carico di un presunto debitore vengano iscritti sul Registro delle esecuzioni - consultabile da terzi interessati - dei PE ingiustificati.
Con la sentenza in questione, il Tribunale federale (di seguito TF) ha semplificato le condizioni alle quali i presunti debitori possono agire in giudizio per chiedere la constatazione dell'inesistenza del debito oggetto del PE.
Per evitare che delle informazioni iscritte nel Registro delle esecuzioni siano fornite a terzi, l’escusso (il debitore), dopo aver fatto opposizione al PE e senza dover attendere l’inoltro dell’eventuale azione in accertamento del credito da parte del presunto creditore, può agire in giudizio per chiedere la constatazione dell’inesistenza del debito. Per fare ciò, egli deve però dimostrare, quale condizione di ricevibilità della propria azione, di avere un interesse degno di protezione.
Prima della sentenza del TF qui in esame, la massima Istanza federale ammetteva l’esistenza dell’interesse degno di protezione del presunto debitore quando erano presenti le seguenti condizioni cumulative:
- Il PE aveva ad oggetto importi elevati e non insignificanti; e
- L’escusso aveva concretamente dimostrato che il PE ostacolava il libero esercizio della sua attività economica (perché per esempio dei terzi, in ragione dell’iscrizione figurante sul Registro delle esecuzioni, mettevano in dubbio la sua solvibilità e affidabilità).
Con la sentenza in esame, il TF ammette invece l’esistenza di un interesse degno di protezione da parte dell’escusso, in principio, semplicemente dal momento in cui il credito contestato è divenuto oggetto di un PE. L’escusso risulta quindi facilitato in quanto non deve più concretamente dimostrare che a causa del PE sia ostacolato nel libero esercizio della propria attività economica.